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Tassazione sui profitti derivanti dal Forex

By Marzo 22, 2012Maggio 22nd, 20168 Comments

Chi esercita un'attività commerciale, professionale, agricola, imprenditoriale o artigianale ha l'obbligo di pagare le tasse e di produrre una dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il Forex invece, la normativa non è mai stata chiarissima, e per di più l'Agenzia delle Entrate, sebbene sia intervenuta più volte a chiarire i tanti dubbi di chi opera in questo mercato, solo con la circolare 102/E dell' ottobre 2011 ha in qualche modo risolto i tanti problemi interpretativi.

Ma andiamo per gradi e vediamo come la normativa sulla tassazione dei proventi derivanti dal forex si è evoluta in questi ultimi anni:

Inizialmente, una normativa assente o poco chiara aveva fatto supporre che i proventi del Forex sfuggissero alla fiscalità relativa ai capital gains, cioè alla tassazione dei redditi prodotti con l'attività di trading.
Infatti, sembrava che gli introiti derivanti dal Forex si potessero far rientrare nella previsione dell’art.67, comma 1 lett. c-ter e comma1-ter DPR 917/1986 (TUIR), secondo cui le valute acquistate erano soggette a tassazione solamente se di importo superiore a 51.645,69 euro, e fossero rimaste in possesso dell'acquirente per un numero di giorni superiore a 7.

Secondo questa interpretazione, era impossibile pensare che i redditi derivanti dal forex potessero assoggettarsi a tassazione, non solo perché non sono in molti a muovere cifre superiori a 50 mila euro, ma soprattutto perché i trader aprono e chiudono la stessa posizione in un breve lasso di tempo: qualche giorno, alcune ore, pochi minuti o persino secondi (ad esempio gli scalper)

Successivamente, su risposta ad un interpello presentato da un privato sulla problematica della tassazione sulle plusvalenze e le minusvalenze derivanti dall'attività di forex, l'Agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione N. 67/E del 6 luglio 2010 spiegando che le plusvalenze derivanti dal forex, sia intradey (stessa giornata) che multiday (più giorni) si fanno rientrare all'interno delle previsioni art. 67 del Tuir, comma 1, lettera c-quinquies e quindi sono soggette all'imposta sostitutiva del 12,5%

Non è stato chiarito però il problema delle minusvalenze, cioè se queste fossero deducibili così come avviene per gli altri strumenti finanziari.

Finalmente, con la circolare 102/E dell' ottobre 2011, tenuto conto delle nuove disposizioni previste dall’art. 9, co. 7, D.L. 141/2010 all’art. 1, co. 4, D.L. 58/1998, (TUF) che hanno equiparato le operazioni di forex (acquisto e vendita di valuta) non derivanti da transazioni commerciali, a strumenti finanziari derivati, e quindi, i redditi percepiti da persona fisica che non esercita attività d’impresa, sono soggetti a tassazione (imposta sostitutiva del 12,5%).

Inoltre viene chiarita la questione della deducibilità delle minusvalenze, secondo cui la tassazione deve essere calcolata sul differenziale positivo, cioè solo sulle plusvalenze nette.
Tuttavia, a seguito della modifica dall'aliquota dell’imposta sulle plusvalenze, dal 1° gennaio 2012 la tassazione è passata dal 12,5 al 20%.

A seconda poi del regime fiscale utilizzato dal trader, possiamo avere questi due scenari:

Se il trader adotta il regime fiscale Amministrativo, il broker italiano o straniero con stabile organizzazione in italia si comporta da sostituto d'imposta ed applica l'aliquota del 20%. In poche parole, è il broker che pensa a tutto, calcola la ritenuta e la versa all'erario. Il trader potrà prelevare le somma al netto della tassazione.

Se il trader adotta il regime fiscale Dichiarativo, il broker entro il 28 febbraio dell’anno successivo calcola e certifica plusvalenze e minusvalenze, sarà poi compito del trader indicarle nella dichiarazione dei redditi e calcolare l'aliquota del 20%.

Per concludere, consigliamo vivamente di consultare il proprio commercialista di fiducia, sia perché la materia è abbastanza complessa, e quindi conviene chiarire tutti i dubbi con un professionista esperto, sia per scegliere in base alle proprie esigenze uno dei due regimi fiscali, sia per comprendere come portare in deduzione per gli anni successivi eventuali plusvalenze.

Fonti:
Forexinfo
Tasse-fisco

8 Comments

  • Pingback: upnews.it
  • gianni ha detto:

    ciao ma una eventuale plusvalenza annua di 6000€ fatta diciamo con topoption(broker regoalmentato dalla consob) si somma al reddito familiare annuo?
    Lo chiedo per le varie ripercussioni sull’aliquota irpef, assegni familiari etc..

    • Lorenzo ha detto:

      Ciao,

      certamente è reddito e deve essere riportato in dichiarazione dei redditi come reddito da strumenti finanziari. E’ tassato al 20%

  • gianni ha detto:

    Quindi paga 2 volte le tasse.
    prima il 20% sulla plusvalenza e poi la stessa plusvalenza sommata al reddito con il relativo scaglione irpef?
    Assurdo….

    • Lorenzo ha detto:

      no perchè 2 volte???

      il reddito da opzioni binarie fa parte dei redditi diversi e possono essere tassati a parte rispetto al reddito personale

  • gianni ha detto:

    cosa pensi di questa soluzione?

    In ogni caso operando con un broker estero, nel caso si abbia la necessità di trasferire grosse cifre su un conto presso una banca italiana, rimane molto più conveniente da un punto vista prettamente fiscale, aprire un conto corrente presso una banca estera e bonificare su quel conto gli eventuali profitti conseguiti.
    In questo caso le uniche tasse che si pagheranno saranno quelle sugli interessi attivi maturati sul conto corrente estero applicate dalla legislazione fiscale locale, mentre i fondi potranno essere spesi e prelevati anche in Italia attraverso l’uso di un semplice bankomat o di una carta di credito.
    Ovviamente anche il saldo di detto conto andrà indicato nella sezione II del quadro RW.

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